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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  2 maggio 2017

 

 

OGGETTO: Riforma del codice degli appalti pubblici.

 

 

Spettabile Azienda,

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Il Correttivo entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione stessa, il prossimo 20 maggio. Il 20 aprile il Presidente della Repubblica aveva firmato il Correttivo Appalti, inviato alla Gazzetta Ufficiale.

 

Iter normativo e principali novità

Dopo il via libera definitivo del Consiglio dei 13 aprile scorso, l’iter parlamentare del decreto legislativo correttivo n. 50/2016 si è dunque finalmente concluso.

Le novità principali introdotte dal correttivo Codice Appalti sono:

1) obbligo di parametri per i compensi dei progettisti: le stazioni appaltanti dovranno usare specifici parametri per calcolare i compensi dei professionisti;

2) paletti meno rigidi per l’urbanizzazione;

3) progetti: basta un nuovo benestare per i pareri scaduti;

4) incentivi per i servizi e i pagamenti ai tecnici della PA: ci saranno norme più stringenti per i pagamenti alle imprese dalla PA;

5) gare “snelle” e più veloci per sbloccare i piccoli investimenti pubblici;

6) qualificazione più leggera per le PA;

7) non esiste più il collegio consultivo tecnico;

8) più trasparenza: obbligo per le stazioni appaltanti di nominare il presidente di commissione tra esperti segnalati dall’Autorità Anticorruzione.

“Gli articoli da 21 a 27 contengono disposizioni in materia di pianificazione, programmazione e progettazione di un’opera pubblica. All’interno di questo corpo normativo ci si aspetterebbe una puntuale descrizione dell’iter realizzativo di un’opera pubblica che, partendo dalla programmazione che tenga conto della definizione delle esigenze, individuazione delle risorse necessarie, inserimento in un piano pluriennale di intervento, definisca i livelli della progettazione, l’individuazione delle figure preposte a svolgere i vari compiti, interne o esterne alla Pubblica Amministrazione, individui e stabilisca la migliore procedura di gara per l’affidamento delle opere, selezioni la migliore impresa realizzatrice e controlli e governi l’intero processo sino al collaudo dell’opera ed alla consegna della stessa per l’uso a cui è stata destinata.

 

Subappalto

Anche in virtù di alcune prese di posizione della Corte Ue il tetto del 30% ai subaffidamenti non sarà più calcolato sul valore complessivo delle opere, ma sull’importo della lavorazione prevalente in cantiere (come accadeva prima della riforma). In un’ottica di semplificazione viene eliminato anche l’obbligo per i concorrenti di indicare i nomi di almeno di tre subappaltatori da coinvolgere in cantiere.

Quello che prima era un obbligo diventa una facoltà a discrezione della stazione appaltante. Saltano anche le norme che imponevano al titolare del contratto di verificare il possesso dei requisiti delle imprese a valle e che ne prevedevano l’esclusione in caso di esito negativo. Dovrebbe invece rimanere la norma che lascia alle stazioni appaltanti la facoltà di ammettere o vietare il subappalto.

 

Appalto integrato

Per il comma 1-bis introdotto dal nuovo correttivo all’articolo 59, l’appalto integrato è possibile in presenza di elemento tecnologico prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. Il nuovo comma 1-ter specifica che il ricorso all’appalto integrato deve trovare puntuale motivazione riportata nelle determina a contrarre che deve chiarire la rilevanza dei presupposti tecnici e l’incidenza sui tempi di realizzazione rispetto all’affidamento separato di progettazione e lavori.

 

Commissioni di gara

Sul fronte della ricerca di massima imparzialità nell’assegnazione dei contratti passa la modifica richiesta dall’Anticorruzione che impone alle amministrazioni di nominare almeno il presidente delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all’albo dell’Autorità per gli appalti superiori a un milione di euro. Inoltre i nomi commissari per gli appalti oltre le soglie Ue (5,2 milioni per le opere pubbliche) saranno direttamente indicati dall’Anac e non più sorteggiati dalle Pa in una rosa di candidati. Per ridurre le spese di trasferta in carico alle amministrazioni l’albo sarà organizzato su base regionale.

 

Progettazione

I professionisti incassano l’obbligatorietà dell’uso dei parametri previsti dal Dm Giustizia di giugno 2016 per calcolare i compensi da porre a base di gare. Ma il pacchetto più rilevante riguarda la “sblindatura” del divieto di appalto integrato, cioè del contratto che assegna alle imprese di costruzioni anche una quota di progettazione di lavori. L’appalto su progetto definitivo, invece che su esecutivo, diventa possibile anche per gli appalti di «prevalente» contenuto tecnologico e nei casi di somma urgenza. Via libera a progetto e lavori anche per le opere di manutenzione e per le amministrazioni che avevano un progetto approvato allo stadio preliminare o definitivo al momento di entrata in vigore della riforma. In questo modo si dovrebbero sbloccare i bandi rimasti nei cassetti delle Pa spiazzate dall’entrata in vigore repentina del nuovo codice, anche se nessuno sa di quanti casi si tratta.

 

Concessioni

Si tenta di dare una spinta al mercato anche la scelta di alzare dal 30% al 49% il tetto del contributo pubblico per le operazioni di partenariato pubblico privato. Risponde, invece, alle richieste dei sindacati la scelta di escludere gli interventi di manutenzione e le opere eseguite in proprio dalla quota dell’80% dei lavori che le concessionarie autostradali dovranno affidare con gara a partire dal 2018.

 

Corrispettivi obbligatori

La modifica del co. 8 dell’art. 24 del codice rende obbligatoria l’applicazione del decreto sui corrispettivi (al momento quello in vigore è il d.M. 17 giugno 2016) per i servizi di architettura e ingegneria; viene aggiunto il comma 8-bis dello stesso articolo 24 che vieta alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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